Come avviene la sospensione dalla mobilità di un lavoratore che va a lavorare presso altra azienda?

Come avviene la sospensione dalla mobilità di un lavoratore che va a lavorare presso altra azienda?

La sospensione e l’eventuale rientro in mobilità di un lavoratore dipende dal tipo di contratto che va a stipulare:

se l’assunzione è a Tempo pieno e Determinato

  • Il rapporto non può essere superiore a 12 mesi
  • La mobilità viene sospesa
  • Il lavoratore rientra in mobilità al termine del periodo
  • Se il rapporto a termine viene prorogato oltre i 12 mesi, la mobilità cessa
  • Se il rapporto a termine viene trasformato a tempo indeterminato, la mobilità cessa

se l’assunzione è a Tempo pieno ed Indeterminato

  • Agevolazione per 12 mesi per l’azienda che lo assume
  • Il lavoratore viene cancellato dalle liste di mobilità
  • Rientra nelle liste di mobilità qualora:
    • receda durante il periodo di prova (fino ad un massimo di due volte)
    • venga licenziato senza aver maturato 12 mesi di anzianità aziendale presso la nuova impresa, di cui 6 di lavoro effettivamente prestato
    • non risulti idoneo alla  specifica attività cui l’avviamento  si  riferisce,  a  seguito  di  eventuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche
    • il lavoratore dovesse recedere per giusta causa

se l’assunzione è a Part-Time (sia a termine o a tempo indeterminato)

  • Rimane iscritto nelle liste di mobilità

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 501 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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